Emettere un assegno senza provvista, oggi, non è più reato, ma, a seguito della intervenuta depenalizzazione, chi lo emette è, comunque, soggetto a sanzioni amministrative e accessorie.
Il caso che si vuole segnalare, trattato dallo Studio Legale Zanchini, riguarda l’emissione di assegni bancari incompleti, nel caso specifico senza luogo e data di emissione.
Detti assegni, inoltre, erano di importo modestissimo.
La precisazione non è irrilevante, atteso che il prenditore (colui che ha ricevuto gli assegni) non si è curato di porli prontamente all’incasso, ma solo a distanza di diversi mesi.
Nel frattempo l’emittente aveva deciso di chiudere il conto, ma senza verificare se tutti gli assegni emessi erano stati incassati.
Ragion per cui, allorquando la banca sulla quale erano stati tratti gli assegni, ha verificato la mancanza di provvista (per effetto della chiusura del conto), ha dato corso alle dovute segnalazioni, agli organi competenti.
La Prefettura ha irrogato una “significativa” sanzione pecuniaria, oltre al divieto di emettere assegni per un altrettanto “significativo” periodo.
Lo sventurato cliente, peraltro imprenditore, dopo avere inutilmente cercato di sostenere, in ambito amministrativo, la sua buona fede, si è visto costretto a ricorrere al Giudice di Pace competente, nella quale sede la vicenda si è risolta positivamente.
Ergo: quando ancora si emette un assegno, fate in modo che sia completo in ogni campo, per evitare sventure che non giustificano qualche giorno in meno di valuta.
